Controllo faunistico, caccia di selezione e addestramento cani possibile in Lombardia grazie all’ordinanza 649 fino al 5 marzo
Ricordiamo che limitatamente ai giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in “zona arancione” e fino al 5 marzo, sono valide le disposizioni dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 (confermate dall’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021), in merito ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca.
 
🦌🐗🦆Quindi per il controllo faunistico, la caccia di selezione e l’ addestramento cani è valida l’ordinanza 649 per la zona arancione fino al 5 marzo e rimaniamo in attesa di novità.

ORDINANZA 688

Art. 1 (Conferma delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9
dicembre 2020 e dell’Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020)
1. A decorrere dal 27 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, limitatamente ai
giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in c.d. zona arancione di
cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, sono confermate nella loro efficacia le disposizioni di cui
all’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020, come prorogate
dall’Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020.

ORDINANZA 469

Art. 4 (Attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie)

3) Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto
delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti
di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e
contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città
metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo,
muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono
attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e
dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi
previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti
disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r.
26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano
possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i
limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è
consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di
caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di
iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività
complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e
allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle
carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di
settore;
• ai cacciatori aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati,
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ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie,
in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa
di settore.
c) L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate
ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei
confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né
l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza
anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel
caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno
avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei
previsti dispositivi di protezione individuale.

Ordinanza-649-del-9-dicembre-2020-1

 

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