La Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio, costituitasi ed operante da tre anni con una struttura a cui partecipano tutte le Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina) ed il Comitato Nazionale Caccia e
Natura, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, premesso che
- in data 03.11.2020, con il Dpcm contenente le nuove misure per fronteggiare la
“seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia, il territorio
nazionale è stato suddiviso in aree di rischio (alto, intermedio, basso); - nelle Regioni a rischio alto e intermedio, c.d. rispettivamente “zona rossa” e “zona
arancione”, è stato vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, nonché ogni
spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che
per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; - le suddette misure sono state riconfermate senza soluzione di continuità con DPCM
03.12.2020 e DPCM 14.01.2021 e sono ancora vigenti;
considerato che - i provvedimenti adottati dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno
impedito o comunque molto limitato l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei
cacciatori che hanno provveduto al regolare pagamento delle tasse per le concessioni
governative e per l’abilitazione all’esercizio venatorio per l’intera stagione 2020/2021; - dette tasse hanno natura corrispettiva in quanto solo a fronte del loro versamento la P.A.
consente agli interessati di poter svolgere l’attività venatoria; - l’importo di dette tasse è commisurato ai periodi di caccia stagionali stabiliti dalla legge n.
157/1992 e dalle leggi delle Regioni e Province autonome, come annualmente determinati
dai rispettivi calendari faunistico-venatori; - i provvedimenti cautelari assunti dal Governo sopra richiamati, salvo isolate eccezioni a
seguito di ordinanze assunte dalle Giunte regionali concernenti le c.d. aree “arancioni”,
hanno limitato la stagione della caccia 2020/2021, nelle zone a rischio alto e intermedio, ai
giorni di preapertura e al periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre e il
2.11.2020; - sono pertanto venuti meno i presupposti giustificativi dell’intero pagamento delle suddette
tasse;
rilevato che - i rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi della collaborazione e della
buona fede; - il principio di buona fede è stato recentemente individuato quale parametro per la
gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario dei rapporti
sinallagmatici causate dall’emergenza pandemica attualmente in corso; - in forza di detto principio, la giurisprudenza individua nella rinegoziazione del rapporto il
rimedio da adottare in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione; - la sospensione dell’attività venatoria, a seguito delle misure anti-Covid richiamate,
adottate successivamente al versamento delle tasse in oggetto, ha determinato
l’impossibilità di esercitare le attività per le quali tali tasse sono state corrisposte; - a fronte di tale impossibilità sopravvenuta si impone la rinegoziazione dei tributi
concessori; - in base a quanto sopra, alcune Regioni come la Sicilia sono già intervenute sul tema
prevedendo un ristoro per i cacciatori che hanno pagato le tasse previste senza poter
esercitare la propria attività, con la riduzione al 50% della tassa di concessione governativa
regionale per il 2021 e 2022 ai fini del rilascio del tesserino venatorio.
tutto ciò premesso, considerato e rilevato;
richiede - in tesi, l’esenzione dalla corresponsione delle tasse per concessioni regionali per
l’abilitazione all’esercizio della caccia per la stagione venatoria 2021/2022, a
compensazione dell’impossibilità e/o notevole limitazione di esercitare l’attività venatoria
nella stagione 2020/2021; - in ipotesi, la riduzione in compensazione delle suddette tasse per la stagione venatoria
2021/2022, proporzionalmente calcolata tenendo conto del numero di giorni in cui nella
stagione venatoria 2020/2021 la caccia è stata interrotta.
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