La Cabina di regia del mondo venatorio chiede alle Regioni l’ esenzione/riduzione tasse concessioni governative a causa dello stop alla caccia nel 2020

La Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio, costituitasi ed operante da tre anni con una struttura a cui partecipano tutte le Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina) ed il Comitato Nazionale Caccia e
Natura, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, premesso che

  •  in data 03.11.2020, con il Dpcm contenente le nuove misure per fronteggiare la
    “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia, il territorio
    nazionale è stato suddiviso in aree di rischio (alto, intermedio, basso);
  •  nelle Regioni a rischio alto e intermedio, c.d. rispettivamente “zona rossa” e “zona
    arancione”, è stato vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, nonché ogni
    spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che
    per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  •  le suddette misure sono state riconfermate senza soluzione di continuità con DPCM
    03.12.2020 e DPCM 14.01.2021 e sono ancora vigenti;
    considerato che
  •  i provvedimenti adottati dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno
    impedito o comunque molto limitato l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei
    cacciatori che hanno provveduto al regolare pagamento delle tasse per le concessioni
    governative e per l’abilitazione all’esercizio venatorio per l’intera stagione 2020/2021;
  •  dette tasse hanno natura corrispettiva in quanto solo a fronte del loro versamento la P.A.
    consente agli interessati di poter svolgere l’attività venatoria;
  •  l’importo di dette tasse è commisurato ai periodi di caccia stagionali stabiliti dalla legge n.
    157/1992 e dalle leggi delle Regioni e Province autonome, come annualmente determinati
    dai rispettivi calendari faunistico-venatori;
  •  i provvedimenti cautelari assunti dal Governo sopra richiamati, salvo isolate eccezioni a
    seguito di ordinanze assunte dalle Giunte regionali concernenti le c.d. aree “arancioni”,
    hanno limitato la stagione della caccia 2020/2021, nelle zone a rischio alto e intermedio, ai
    giorni di preapertura e al periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre e il
    2.11.2020;
  • sono pertanto venuti meno i presupposti giustificativi dell’intero pagamento delle suddette
    tasse;
    rilevato che
  •  i rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi della collaborazione e della
    buona fede;
  • il principio di buona fede è stato recentemente individuato quale parametro per la
    gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario dei rapporti
    sinallagmatici causate dall’emergenza pandemica attualmente in corso;
  •  in forza di detto principio, la giurisprudenza individua nella rinegoziazione del rapporto il
    rimedio da adottare in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione;
  •  la sospensione dell’attività venatoria, a seguito delle misure anti-Covid richiamate,
    adottate successivamente al versamento delle tasse in oggetto, ha determinato
    l’impossibilità di esercitare le attività per le quali tali tasse sono state corrisposte;
  • a fronte di tale impossibilità sopravvenuta si impone la rinegoziazione dei tributi
    concessori;
  • in base a quanto sopra, alcune Regioni come la Sicilia sono già intervenute sul tema
    prevedendo un ristoro per i cacciatori che hanno pagato le tasse previste senza poter
    esercitare la propria attività, con la riduzione al 50% della tassa di concessione governativa
    regionale per il 2021 e 2022 ai fini del rilascio del tesserino venatorio.
    tutto ciò premesso, considerato e rilevato;
    richiede
  •  in tesi, l’esenzione dalla corresponsione delle tasse per concessioni regionali per
    l’abilitazione all’esercizio della caccia per la stagione venatoria 2021/2022, a
    compensazione dell’impossibilità e/o notevole limitazione di esercitare l’attività venatoria
    nella stagione 2020/2021;
  •  in ipotesi, la riduzione in compensazione delle suddette tasse per la stagione venatoria
    2021/2022, proporzionalmente calcolata tenendo conto del numero di giorni in cui nella
    stagione venatoria 2020/2021 la caccia è stata interrotta.

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