Segnatura dei capi di migratoria sul tesserino venatorio in Lombardia: si può posticipare l’abbattimento al momento della raccolta?

Come preannunciato a maggio, stanno fioccando i verbali per omessa segnatura dei capi: sono molti i cacciatori infatti che credono di poter segnare i capi di migratoria alla raccolta o peggio a fine giornata, convinti dalle dichiarazioni di qualche Consigliere regionale o da qualcuno che cita a sproposito la Corte Costituzionale senza probabilmente aver letto LE SENTENZE (sono 3, non una).

CHIARIAMO: LA LEGGE NAZIONALE DICE SENZA MEZZI TERMINI CHE I CAPI VANNO SEGNATI SUBITO DOPO L’ABBATTIMENTO E PERTANTO, OVE LA CORTE HA RITENUTO LEGITTIMA LA LEGGE REGIONALE, E’ PERCHE’ SONO INTERPRETATE NEL SENSO DELL’IMMEDIATEZZA DELLA SEGNATURA DOPO L’ABBATTIMENTO.

Le sentenze della Corte Costituzionale sono 3: la 249/2019 sulla legge della Regione Marche; la sentenza 291/2019 sulla legge della Regione Lombardia; la sentenza 126/2022 sulla legge della Regione Lombardia.

Nel giudicare la legge della Regione Marche, la Corte Costituzionale ha chiarito UN PRINCIPIO GENERALE: vanno segnati i capi effettivamente abbattuti, il che significa, ha spiegato la Corte, che se il cacciatore è certo dell’abbattimento deve segnare immediatamente, se ha dei dubbi deve accertare l’effettiva uccisione del capo “immediatamente dopo aver sparato”. Questo è un principio generale di interpretazione della legge statale e di tutte le leggi regionali giudicate legittime.

Nel giudicare la Legge lombarda del 2018 che prescriveva la segnatura “dopo l’abbattimento E l’avvenuto recupero”, la Corte ritenne la norma illegittima in quanto la congiunzione “E” significava che i capi potevano essere segnati dopo la raccolta anche effettuata molto dopo l’abbattimento o che addirittura potevano non essere segnati i capi di cui era sicuro l’abbattimento ma che non potevano essere recuperati per vari motivi. La difesa della regionale sostenne che la norma imponeva la segnatura anche di capi rinvenuti morti e di cui si ignorava l’abbattimento, in aggiunta all’obbligo di segnare subito i capi certamente abbattuti. E la Corte disse che per avere tale significato, la norma doveva essere scritta con la “O” e non con la “E”.

La Regione ha dunque modificato la norma come è oggi, che prescrive la segnatura “dopo l’abbattimento O l’avvenuto recupero”. Nel giudicarla la Corte ha stabilito che la norma va interpretata tenendo fermi i rilievi della sentenza del 2019 “e va correttamente intesa nel senso che l’annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l’abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell’abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero”.

Il che, alla luce del principio espresso in ordine all’interpretazione generale della norma sulla segnatura (sentenza Marche), significa che:

  • il cacciatore deve segnare immediatamente i capi abbattuti (subito dopo lo sparo);
  • il cacciatore che dubita di aver abbattuto la preda, deve accertare l’abbattimento subito dopo lo sparo e quindi, recuperato il capo, segnarlo immediatamente (e non certo a fine giornata)
  • la segnatura al momento del recupero a distanza di tempo dallo sparo (magari ore) può riguardare unicamente capi recuperati e di cui si ignorava, anche solo in via di mero dubbio, l’abbattimento, come nel caso (remoto) in cui si raccolgano più capi di quelli a cui si è sparato, magari perché abbattuti da terzi

E’ evidente che la possibilità di segnare legittimamente i capi alla raccolta è un fatto del tutto straordinario e limitato a casi eccezionali.

Questo è quanto: chi ha dato retta a rassicurazioni politiche o a giuristi improvvisati può solo sperare che i verbali vengano annullati a fronte di una norma che ha creato solo confusione. Poi ciascuno può dar retta a chi vuole, ma sappia che per essere in regola i capi, vanno segnati subito dopo l’abbattimento anche in Lombardia, soprattutto secondo la Corte costituzionale, salvo casi eccezionali.

Avv. Lorenzo Bertacchi – Presidente Federcaccia Lombardia

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