Richiesta di procedura d’infrazione da parte delle associazioni animaliste: la riposta della Cabina di Regia del mondo venatorio

Le scriventi Associazioni Nazionali (Federcaccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia) e il Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN) riunite nella CABINA DI REGIA Unitaria del Mondo Venatorio desiderano porre alla Vostra attenzione il fatto che nei giorni scorsi le sigle animaliste e ambientaliste LIPU-ENPA-LAC-LAV-Legambiente-WWF hanno dichiarato di avere inviato alla Commissione Europea DG ENVI una denuncia con richiesta di procedura d’infrazione contro lo Stato italiano per violazione della direttiva 147/2009/CE.

In particolare tale denuncia riguarderebbe:
– date di chiusura della stagione previste nei calendari venatori, in quanto coinvolgerebbero la
migrazione prenuziale;
– piani di gestione delle specie allodola, tortora e coturnice
– piano antibracconaggio,
– circolare interpretativa sull’utilizzo del piombo nelle zone umide, recentemente prodotta
congiuntamente dai MASE e MASAF.

Ciò posto, si fa presente, in primo luogo, che le sigle LIPU, ENPA, LAV, LAC hanno nel proprio statuto l’obbiettivo di abolire o combattere la caccia, dunque si tratta di associazioni ideologicamente contro l’attività venatoria, le cui argomentazioni sono, quindi, viziate fin dall’origine. Anche, Legambiente e WWF, seppur non prevedano l’abolizione totale della caccia, sono, comunque, da sempre associazioni schierate su posizioni fondamentaliste contro l’attività venatoria che cercano di limitare con richieste che non poggiano su dati scientifici.
Appare inoltre opportuno ricordare che in Italia la revisione del documento Key Concepts, pubblicato nel 2021, non si è svolta secondo le raccomandazioni della Commissione sia per quanto riguarda la necessità di instaurare un processo partecipativo e condiviso, sia per la scala di priorità da utilizzare per i riferimenti scientifici. Ciò ha di fatto determinato che le Regioni Italiane ed il Ministero dell’Agricoltura non siano stati ascoltati nelle loro richieste, nemmeno per una verifica dei dati prima dell’invio degli stessi. Ne consegue che i dati KC 2021, comunque non validi legalmente, non siano condivisi dagli enti che si occupano secondo quanto disciplinato dalla Costituzione Italiana della gestione della fauna.
Tutto ciò premesso, di seguito, si formulano considerazioni specifiche in merito alle argomentazioni addotte dal gruppo di associazioni animal-ambientaliste:

DATE DELLE STAGIONI VENATORIE E MIGRAZIONE PRENUZIALE.
Le specie di uccelli migratori cacciabili in Italia hanno per la maggior parte un dato Key concepts che si colloca nel mese di febbraio. Per quelle specie, invece, che hanno KC nella terza decade di gennaio, la caccia può chiudere alla fine dello stesso mese attraverso l’utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e da quest’anno considerata legittima anche da ISPRA. Si tratta delle specie folaga, gallinella d’acqua, canapiglia e codone. Vi sono poi alcune specie che sono state oggetto di dibattito nel corso del processo di revisione del documento Key concepts, il cui dato KC è oggi collocato, in modo del tutto difforme dagli altri Stati UE, nella prima o nella seconda decade di gennaio, si tratta di tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, beccaccia, e alzavola. Come è noto, su dette specie vi era stata la richiesta di modifica da
parte delle Regioni italiane e delle associazioni venatorie nel corso della revisione del documento KC, ma l’allora MITE e ISPRA rifiutarono le proposte, agendo in modo autonomo, come già detto.
Non è un caso che il documento Key concepts riconosca la discordanza dei dati KC italiani per tutte queste specie e per alcune di esse puntualizzi che possono esservi state confusioni fra movimenti invernali non migratori e inizio della migrazione vera e propria. Addirittura, per la beccaccia e il codone il testo del nuovo documento KC afferma ufficialmente che la migrazione prenuziale abbia inizio in febbraio nelle regioni geografiche trans-nazionali che includono l’Italia.
In merito alle specie beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e alzavola, si fa presente che la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 la possibilità per le regioni degli Stati membri di derogare al dato KC nazionale, se in possesso di studi che supportino una data d’inizio migrazione prenuziale diversa da quella nazionale. Questo è esattamente quanto hanno fatto le Regioni Italiane, in particolare la Regione Veneto e la Regione Puglia, citate nei comunicati LIPU, utilizzando pubblicazioni scientifiche recenti, relative alla propria regione o a macroaree con più regioni limitrofe, che dimostrano un inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio.
Da quanto esposto si dimostra che nessuna regione italiana ha autorizzato la caccia durante la migrazione prenuziale.
PIANI DI GESTIONE
Sono tre le specie per le quali sono stati approvati i piani di gestione: l’allodola, la coturnice e la tortora selvatica. Per l’allodola i prelievi sono stati drasticamente ridotti dal 2018 ad oggi in tutte le regioni a 10 capi giornalieri e 50 annuali. Solo in due regioni si è consentito, sempre in accordo con quanto previsto nel piano nazionale, di aumentare il prelievo, solo per i cacciatori specialisti, a 20 capi al giorno e 100 annuali. Tale possibilità resta comunque legata alla verifica da parte di ISPRA che non sia superato il prelievo totale regionale ottenuto negli anni precedenti il 2018. Nel corso delle ultime riunioni del Tavolo Tecnico Nazionale sui piani di gestione è emersa una efficace raccolta dati sia dei prelievi, sia dei miglioramenti ambientali in atto o pianificati per le tre specie. Si ricorda che alla stesura dei piani hanno comunque sempre partecipato anche le associazioni
ambientaliste, che hanno sempre avuto la possibilità di proporre integrazioni e modifiche. Anche la tortora è soggetta a strettissimi limiti di prelievo giornalieri e stagionali (5-15) oltre che a un limite massimo per ogni regione corrispondente al 50% della media dei prelievi delle stagioni 2013-2018.
Ciò ha portato a una riduzione di più del 70% del prelievo rispetto agli anni precedenti in Italia. Sono in atto in molte regioni programmi di miglioramento ambientale finanziati dalla PAC e in parte dagli ATC che sono favorevoli alla specie. La coturnice è storicamente una specie gestita correttamente in tutto l’arco alpino. I cacciatori partecipano ai censimenti, i comprensori alpini realizzano miglioramenti ambientali e garantiscono il rispetto dei piani di prelievo, sempre con parere ISPRA al
riguardo. Per quanto sopra esposto non risponde al vero affermare che i piani di gestione delle specie in declino non siano applicati.
PIANO ANTIBRACCONAGGIO
Diversamente da quanto affermato dalle associazioni proponenti la denuncia, nel corso degli ultimi anni in Italia è aumentato in modo importante il controllo sui reati contro la fauna, soprattutto ad opera di un nucleo dei Carabinieri Forestali chiamato SOARDA, acronimo che significa Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali, che ha effettuato spedizioni in varie aree del paese identificate come “Black spot” nel Piano Antibracconaggio approvato. Tra queste l’area delle colline bresciane e bergamasche, la pianura padana nel corso della migrazione dell’allodola, il delta del Po e la Laguna di Venezia, l’area del Casertano etc.. A ciò si aggiunge la progressiva riorganizzazione delle Polizie provinciali, dopo la legge Del Rio che ha riportato in capo alle regioni la gestione delle guardie ittico-venatorie. È quindi non rispondente al vero l’affermazione secondo la quale il Piano Nazionale Antibracconaggio sarebbe inapplicato.
CIRCOLARE INTERPRETATIVA SUL REGOLAMENTO EUROPEO RIGUARDANTE IL DIVIETO DI USO DI
MUNIZIONI AL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE.
Si fa presente che la scrivente Cabina ha già evidenziato ai competenti Ministeri la necessità di implementare i contenuti del Regolamento europeo sul divieto delle munizioni con piombo nelle aree umide. Tuttavia, la circolare emanata dai Ministeri congiunti MASE e MASAF, non fa che chiarire che non sono comprese nelle aree umide gli allagamenti effimeri dovuti a piogge, secondo quanto già disposto dal Tribunale Europeo. La stessa circolare scrive chiaramente che sono comprese nelle aree a divieto di utilizzo del piombo tutte le zone umide classificabili come aree Ramsar, in completa analogia con quanto disposto dal Regolamento europeo; quindi, non si comprende in quale modo questa circolare avrebbe “fortemente ridotto la portata del divieto attraverso una definizione limitata ed errata delle zone umide”. Si tratta anche in questo caso di un’affermazione non veritiera.
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto si dimostra la pretestuosità della richiesta delle associazioni animalambientaliste, che perseguono in realtà un fine ideologico di restrizione o abolizione della caccia, attraverso affermazioni non rispondenti all’assetto normativo della direttiva 148/2009/CE e dei suoi documenti interpretativi.
La scrivente Cabina di regia auspica che la Commissione Europea e le autorità nazionali valutino con oggettività i contenuti della richiesta e le delibere dei calendari regionali, che dimostrano la totale adesione ai principi di tutela e “saggio uso” delle popolazioni di uccelli europei.

Cabina di regia unitaria del mondo venatorio
(Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Italcaccia, CNCN)
Massimo Buconi – Presidente FIDC
Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia
Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi
Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia
Maurizio Zipponi – Presidente CNCN
Paolo Sparvoli – Presidente ANLC

Leave a Reply

Your email address will not be published.