Richiami vivi: votato in Commissione un emendamento alla legge regionale della caccia

Forse presto nuove norme sulla detenzione dei richiami vivi. In arrivo un nuovo contrassegno regionale.

In VIII Commissione del Consiglio Regionale della Lombardia è stato approvato un emendamento per la modifica della Legge 26/93. Se la proposta sarà approvata anche in Consiglio Regionale, sarà riscritto l’articolo 26 che disciplina la detenzione e l’utilizzo dei richiami vivi.

Se la proposta diverrà legge, queste saranno le principali novità:

  1. E’ prevista l’individuazione di un anellino “regionale”: potranno essere legittimamente detenuti e utilizzati soltanto i richiami che saranno provvisti del nuovo anellino distribuito dalla Regione con modalità da definirsi ed è previsto che gli attuali anellini FOI e AMOV resteranno validi solo fino alla distribuzione del nuovo anellino regionale. Si precisa che potrà essere un anellino o una fascetta, di materiali metallico o anche plastico o altro materiale idoneo.

  2. È prevista una tolleranza sulle misure del 10% e le misure saranno definite con provvedimento della Giunta, che dovrà anche definire le caratteristiche tecniche dell’anello.

  3. I nuovi anelli saranno consegnati su richiesta dell’interessato.

  4. I richiami a fenotipo mutato appartenenti alle specie cacciabili (insieme al “piccione nella forma domestica” e al “Germano reale nella forma domestica”) potranno essere detenuti ed utilizzati senza anello.

  5. Sarà possibile sostituire l’anello per motivi di benessere animale o per deterioramento.

Premesso che la materia necessita di un intervento normativo che metta chiarezza nella materia e dia certezze ai cacciatori, e che questa proposta sicuramente pone le basi per un vero e proprio riordino introducendo importanti possibilità, si hanno alcune perplessità in ordine a taluni passaggi: pare eccessivo (e problematico per molti) che divenga illegittimo detenere uccelli allevati muniti di regolare anello delle Associazioni Ornitologiche, ma sprovvisti di anello regionale, rendendo di fatto obbligatoria l’apposizione (alternativa o concorrente?) del nuovo sigillo; con riferimento a esemplari con fenotipo mutato l’assenza di anello rende impossibile al cacciatore dimostrare la legittima provenienza del richiamo, poiché, se pur rari, esistono anche in natura esemplari mutati: forse la norma sarà da intendersi nel senso che per questi richiami basta l’anellino dell’allevatore e non serve quello della Regione; pare doversi ritenere che le tolleranze riguarderanno l’anellino regionale e non gli altri (che peraltro non sono sufficienti a legittimare nemmeno la detenzione del richiamo). Si tratta forse di piccolezze, cui sarebbe facile porre rimedio con piccole modifiche del testo, salvo che non si tratti di scelte precise.

In ogni caso poi si dovrà attendere il provvedimento applicativo della Giunta: al di là infatti dell’approvazione, quello che veramente conta sarà poi l’applicazione effettiva, soprattutto in ordine alla nuova “legittimazione” dei richiami già in possesso dei cacciatori e alle relative procedure (soprattutto con riferimento agli anelli già apposti), e sarà fondamentale che il sistema garantisca il cacciatore che nessuno possa contestare la legittima provenienza del richiamo.

In allegato il testo ufficiale di Regione Lombardia

EM N. 1 PDL 20

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