Da Regione Lombardia le indicazioni operative per Ambiti e Comprensori

Con decreto n. 5417 del 6 maggio è stata disposta, tra le altre, la proroga della data di approvazione del bilancio di ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia al 31 luglio. Nel caso di eventuali ulteriori successive disposizioni statali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà valutata una ulteriore proroga, comunque entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L.r. 4/2020; nelle more dell’approvazione del bilancio e laddove l’ambito o il comprensorio avessero già predisposto il bilancio di previsione, come previsto dall’art. 16 c. 2 della DGR 7/13854 del 2003 di approvazione dei “Criteri ed indirizzi per la redazione dello statuto degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia”, sarà possibile, al fine di non pregiudicare la programmazione della stagione venatoria in corso, procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 della succitata DGR ovvero: “ il comitato di gestione nell’ambito delle proprie funzioni può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.”

Per quanto attiene alle procedure legate alle iscrizioni dei cacciatori ad ATC e CAC, attività le cui scadenze sono state prorogate al 31 maggio dallo stesso decreto n. 5417/2020 sopra citato, si precisa che la data limite entro cui è necessaria l’iscrizione da parte degli operatori di ATC e CAC nell’applicativo regionale caccia è tassativamente il 30 giugno 2020, al fine di rendere disponibili i dati necessari alla stampa dei tesserini per la spedizione al domicilio del cacciatore in tempo utile per
l’apertura della stagione di caccia 2020-2021. Le modalità operative rimangono le medesime degli anni precedenti.

Infine, viste le numerose richieste pervenute in tal senso, si comunica che si ritiene possibile procedere
con le immissioni di selvaggina, sia a scopo di ripopolamento che per l’addestramento cani, essendo
l’attività di allevamento legata ad una specifica filiera produttiva agricola zootecnica (Codice ATECO
01.49 ) ed in considerazione del fatto che, con l’Ordinanza del Presidente Fontana, n. 539 del 3 maggio
2020, è stata consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani in zone ed aree
specificamente attrezzate. Ovviamente il tutto dovrà essere svolto nel rispetto delle norme sanitarie atte
a garantire la limitazione del contatto sociale ai fini della prevenzione dell’eventuale contagio e nel
rispetto dell’applicazione delle misure previste dallo stesso DPCM, tra cui il rispetto delle distanze
interpersonali e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

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